Il recepimento delle linee guida Esma in materie di conoscenze e competenze.

Pubblicato il 27/11/2017 - Emanuele Carluccio
Il recepimento delle linee guida Esma in materie di conoscenze e competenze: un’occasione sprecata per innalzare il livello qualitativo del servizio offerto e, tramite questo, la tutela del nostro risparmiatore

Per recepire nel nostro ordinamento gli Orientamenti Esma del 2015 sulla valutazione delle conoscenze e competenze a Consob spettava l’onere, da un lato, di indicare i requisiti minimi richiesti per poter considerare la qualifica idonea e l’esperienza adeguata a fornire i diversi servizi previsti alla clientela e, dall’altro, di definire le regole del gioco per il mantenimento nel tempo, tramite un fisiologico percorso continuo di formazione professionale, dei requisiti stessi. L’impianto regolamentare che traspariva dal documento di consultazione preliminare di Consob del 22 dicembre 2016 lasciava intravvedere l’intenzione, da parte del nostro regolatore, di voler interpretare in modo rigoroso e attento le indicazioni emanate dall’Esma. Tra le abilitazioni ed i titoli di studio da considerare idonei al fine della prestazione dei servizi di informazione e di consulenza in materia di investimenti, infatti, venivano puntualmente indicati solo il diploma di laurea in materie economico finanziarie (con addirittura la richiesta del superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti Esma) e/o l’iscrizione all’Albo Unico (ovvero il superamento dell’esame previsto ai fini di tale iscrizione). Tutti gli altri titoli, ivi compresi i diplomi di laurea in materie diverse da quelle sopra richiamate, dovevano essere integrati con un ulteriore titolo di studio o abilitazione che prevedesse il superamento di uno specifico esame di valutazione sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti Esma già richiamati. Sia i corsi, sia l’esame finale dovevano essere opportunamente organizzati o da un’università riconosciuta dal MIUR o da un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale. In merito al requisito dell’esperienza, Consob valutava opportuno aumentare (da 6) a 12 mesi la durata dell’esperienza lavorativa già maturata nell’ambito del triennio precedente l’inizio della prestazione dei servizi pertinenti. Per quanto attiene, infine, la revisione periodica delle qualifiche dei membri del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti, Consob si chiedeva se essa potesse essere svolta direttamente dagli intermediari o se fosse più opportuno delegarla ad un ente terzo mediante, addirittura, il ricorso ad uno specifico esame da effettuarsi al termine di un corso tenuto dall’intermediario stesso o da un ente di formazione terzo, entrambi muniti di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale.  

Evidentemente le reazioni a tale documento di consultazione delle associazioni di categoria rappresentative degli intermediari sono state talmente accese, soprattutto per il possibile impatto degli ulteriori costi regolamentari sui già traballanti conti economici delle banche, da indurre Consob a cambiare radicalmente posizione. E da fantastica opportunità per innalzare la qualità delle servizio prestato alla clientela, il recepimento nel nostro Paese delle linee guida dell’Esma in materia di conoscenze e competenze si è trasformato in una triste sanatoria dell’esistente, con una totale e rassegnata accettazione dello status quo. Come? Mediante una valutazione del combinato disposto delle qualifiche (ivi compreso il titolo di scuola secondaria di primo grado, ossia di scuola media) e dell’esperienza pregressa (arrivando a prendere in considerazione, per quelli con il titolo di studio più basso, i 10 anni maturati tra il novembre del 2007 e la fine del 2017). 

Come se tutto questo non bastasse, anche con riferimento all’obbligo di revisione annuale delle qualifiche dei membri del personale, Consob ha scelto di rimettere alle determinazioni dei singoli intermediari l’identificazione delle modalità migliori da utilizzare, avvalendosi o meno di soggetti esterni, ai quali delegare la totalità o una parte delle attività a tal fine necessarie mediante un assessment delle esigenze di sviluppo e formazione con conseguente, e solo eventuale, adozione delle misure necessarie. Di quanto previsto nel precedente documento di fine 2016-inizio 2017 è rimasto gran poco … il tutto nel generalizzato stupore di chi sperava, finalmente, in un provvedimento attento alla tutela del risparmiatore. 

Da Emanuele Carluccio Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all'Università di Verona - Docente senior della Sda Bocconi School of Management di Milano.